A Ruota Libera

“Bisogna conoscere per deliberare”

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Il governo taglia 400 milioni per gli stipendi degli statali

Pubblicato da ruotalibera su Sabato, 19 Luglio 2008

Non mi va di commentare la notizia.

Mi limito a darvi il linkSONO SCHIFATO!!!

L’inflazione aumenta… tutto aumenta… e il governo che fa… toglie fondi agli stipendi fissi più bassi d’Europa!!!

Ciliegina sulla torta… taglia i fondi alle forze armate, mentre per tv dice che la sicurezza viene prima di tutto!!!

Hanno preso i voti degli italiani puntando sulla sicurezza e poi fanno esattamente il contrario!!!

Sveglia gente… SVEGLIAAAAAA!!!!!!!!

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Immunità parlamentare

Pubblicato da ruotalibera su Sabato, 28 Giugno 2008

Ci risiamo…

Si intitola “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato” il disegno di legge che sospende i processi per quattro alte cariche dell’amministrazione pubblica: presidente della Repubblica; presidenti di Senato e Camera; presidente del Consiglio.
Saranno sospesi tutti i procedimenti penali, in qualsiasi grado e fase di giudizio in cui sono coinvolte le 4 figure istituzionali. Riguarderà tutti i reati, tranne l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione.

Sembra la trama del film “Gli Intoccabili”…. ma è la realtà!!!

Aveva promesso rose e fiori in campagna elettorale, ma le prime leggi che ha fatto riguardano tutte lui e il suo rapporto con la giustizia… “meno male che Silvio c’è…”

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Berlusconi, fischi e fiaschi

Pubblicato da ruotalibera su Mercoledì, 25 Giugno 2008

Rischio di essere ripetitivo, ma purtroppo di ripetitivo c’è solo il nostro presidente del consiglio che invece di pensare ai problemi del Paese pensa ad attaccare i giudici e a farsi sospendere i processi!
Oggi l’ennesimo attacco nel suo intervento all’assemblea annuale di Confesercenti, e anche loro stufi di ascoltare sempre le stesse cose hanno iniziato a fischiare pesantamente il premier.

Nel frattempo, la Camera ha votato la fiducia al decreto fiscale che toglie oltre un miliardo di euro al Sud per infrastrutture; infatti il Mpa di Lombardo non voleva votare la fiducia, poi gli hanno fatto qualche promessa e ha cambiato idea.

Sempre oggi, dall’Istat, arrivano notizie non proprio buone sul crollo dei consumi, mai cosi bassi dal 2005.

Ancora… Bruxelles bacchetta l’Italia e dice che la spesa pubblica è insostenibile e di questo passo non raggiungerà mai gli obiettivi prefissi del parggio di bilancio nel 2011.

E per finire… non ci sarà nessuna diminuzione della pressione fiscale cari italiani… le tasse resteranno quelle che sono…

Io non sono per nulla sorpreso…

Technorati: , , , ,

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Berlusconi attacca la Magistratura

Pubblicato da ruotalibera su Sabato, 21 Giugno 2008

Ecco l’audio e il video delle dichiarazioni di Berlusconi al termine della conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo del 20 Giugno 2008

Ai nuovi attacchi del nostro Presidente del Consiglio, l’Associazione dei magistrati (ANM) ha risposto chiedendo di incontrare Napolitano, che presiede anche il Consiglio superiore della magistratura.
“Abbiamo chiesto un incontro al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, garante della legalità costituzionale, nel quale poter rappresentare le nostre più vive preoccupazioni”, si legge in una nota diffusa dall’ANM.
Inoltre, il segretario generale dell’ANM Giuseppe Cascini ha accusato il premier di esporre l’Italia a “una grave crisi di credibilità”.

Il processo stralcio milanese sui presunti fondi neri di Mediaset vede imputato Berlusconi con l’accusa di corruzione giudiziaria insieme all’avvocato britannico David Mills. Al centro del procedimento, iniziato nel marzo 2007, c’è l’accusa secondo cui Berlusconi nel 1997 avrebbe fatto inviare 600.000 dollari a Mills come ricompensa per non aver rivelato in due processi, in qualità di testimone (e quindi con l’obbligo di legge di dire il vero e non tacere nulla), le informazioni su due società off-shore usate dal gruppo di Segrate, secondo la procura, per creare fondi neri.
Tratto dall’agenzia Reuters

E ricordando la copertina dell’Economist dell’Aprile 2006…

Se l’articolo ti è piaciuto votalo cliccando qui

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Ddl sulle Intercettazioni: cala il silenzio!

Pubblicato da ruotalibera su Lunedì, 16 Giugno 2008

Art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Con la scusa di difendere la privacy dei cittadini, preoccupati che le conversazioni della mamma con la zia possano essere intercettate, il 13 Giugno del 2008 il quinto Consiglio dei Ministri del Berlsuconi IV approva il seguente ddl:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine, e integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 e del comma 1, se il capo dell’ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio».
Art. 2
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)
1. L’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. ».
2. L’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
3. L’articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale)
1. L’articolo 266 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«266 (Limiti di ammissibilità): 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell’art.4;
delitti di cui agli articoli 51 commi 3- bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone con il mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 267 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all’articolo 322 bis, comma 1 bis, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione é data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione é assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»;
b) al comma 2 la parola “giudice” è sostituita dalla parola “tribunale” e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;
e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale)
1. Nell’articolo 268 del codice di procedura penale, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione, nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati».
2. Dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3».
3. I commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
6. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.
7. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.
8. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
9. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.
10. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
11. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 269 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»:
c) al comma 2 ed al comma 3, la parola «giudice» è sostituita dalla parola «tribunale».
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 270 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte»
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 271 del codice di procedura penale)
1.All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8».
2. All’articolo 271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistono i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
Art. 9
(Modifiche all’articolo 292 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo il comma 2 ter è inserito la seguente:
«2 quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti di causa».
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 329 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale le parole “gli atti di indagine” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti e le attività di indagine”.
2. All’articolo 329 del codice di procedura penale il comma 2 è abrogato.
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, lettera m) del codice di procedura penale, dopo le parole: “o dalle lettere a), b), c), d)” sono aggiunte le seguenti: “e), e- bis),”
Art. 12.
(Modifiche alle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti».
2. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio della comunicazione di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al Cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
Art. 13.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino ad un anno»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato».
c) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).
Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
d) all’articolo 684, primo comma, le parole: «fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 250 a euro 750»;
e) all’articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se il fatto di cui al comma precedente riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive, e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da 500 a 1.032 euro».
Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)
1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-nonies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale).
1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».
Art. 15
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. L’articolo 13 dei decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
Art. 17.
(Disciplina transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 5 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  • E’ di oggi la notizia che lo storico siciliano Carlo Ruta è stato condannato per stampa clandestina e il suo blog è stato oscurato. In Italia (e forse anche in Europa) è la prima volta che un Tribunale prende una decisione del genere.
  • Leggendo il blog di Beppe Grillo scopro che è stato sottoposto a sequestro il blog di un giovane giornalista calabrese di 23 anni dopo essere stato denunciato dall’On. Galati.

In questo momento mi sto chiedendo se sono ancora in Italia o se mi sono risvegliato in un Paese dove la libertà di informazione, che rappresenta il cuore e il sale della democrazia, è ormai solo una chimera. Poi noto che si vuole militarizzare le città e che il primo ministro si fa leggi su misura per sfuggire ai processi… allora lo posso affermare con certezza… è in atto una vera e propria deriva fascista!

Voglio concludere con un pezzo di un articolo di Marco Travaglio, e ricordando che senza le intercettazioni non si sarebbero potuti scoprire scandali come quello della scalata ad Antonveneta e dei furbetti del quertierino (Ricucci e company), non si sarebbe potuto scoprire che Moggi comprava gli scudetti, non avremmo mai saputo degli orrori che accadevano alla clinica Santa Rita di Milano, e così via..

“Personalmente, annuncio fin d’ora che continuerò a informare i lettori senza tacere nulla di quel che so. Continuerò a pubblicare, anche testualmente, per riassunto, nel contenuto o come mi gira, atti d’indagine e intercettazioni che riuscirò a procurarmi, come ritengo giusto e doveroso al servizio dei cittadini. Farò disobbedienza civile a questa legge illiberale e liberticida. A costo di finire in galera, di pagare multe, di essere licenziato. Al primo processo che subirò, chiederò al giudice di eccepire dinanzi alla Consulta e alla Corte europea la illegittimità della nuova legge rispetto all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (“Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche…”, con possibili restrizioni solo in caso di notizie “riservate” o dannose per la sicurezza e la reputazione). Mi auguro che altri colleghi si autodenuncino preventivamente insieme a me e che la Federazione della Stampa, l’Unione Cronisti, l’associazione Articolo21, oltre ai lettori, ci sostengano in questa battaglia di libertà. Disobbedienti per informare. Arrestateci tutti.”

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Risultato elezioni: come gli USA?

Pubblicato da ruotalibera su Mercoledì, 16 Aprile 2008

Eccoci qua a commentare il risultato elettorale.
Un risultato storico, che tutti ricorderemo. Dopo oltre 100 anni i socialisti sono fuori dal Parlamento e dopo oltre 60 anni anche i comunisti hanno fatto la stessa fine, e alla Camera e al Senato saranno solo 5 i partiti presenti: Partito Democratico, Popolo della Libertà, Lega Nord, Italia dei Valori e UDC…. tutti gli altri… a casa!!!
La gente era stufa di vedere una miriade di partiti litigare tra di loro e anche senza una legge elettorale ad hoc ha creato i presupposti perchè avvenisse una bella semplificazione della scena politica, sarà meglio o peggio? Sinceramente non so… staremo a vedere.
Staremo a vedere se il governo che verrà terrà conto anche degli interessi di chi non è rappresentanto in Parlamento, staremo a vedere se il buon Silvio porterà fuori dalla crisi di precarietà quest’Italia.
Ciò che mi ha sopreso tantissimo è il risultato della Lega Nord che ha preso moltissimi voti che prima erano di Rifondazione, gli operai sono rimasti delusi da questi due anni di governo della sinistra e Bertinotti veniva fischiato in tutte le fabbriche dove si presentava… loro non hanno capito che le cose stavano cambiando e hanno pagato con gli interessi tutti gli errori fatti… anche se un’Italia nelle mani di Bossi mi spaventa… e non poco!
Chi vivrà vedrà…

P.S. se vi ricordate un mesetto fa circa ho lanciato un sondaggio sul mio blog, il risultato ha messo in luce due cose: 1) i sondaggi non servono a un cazzo; 2) il popolo della rete è essenzialmente di sinistra :-)

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Video spot elettorali

Pubblicato da ruotalibera su Sabato, 12 Aprile 2008

Silenzio!!! Adesso la parola passa agli elettori.

Ieri è stato l’ultimo giorno di campagna elettorale… finalmente!!! E visto che su questo blog ne ho seguito un pò tutto l’andamento, concludo anche io la mia campagna di informazione con la pubblicazione dei video-spot di alcuni partiti.

A mio parere quello più originale è sicuramente quello del Partito Socialista che propone un protagonista di eccezione come Gesù e inoltre ha un assolo di chitarra rock in sottofondo da paura! Mi piacciono molto anche quelli de La Destra, hanno sicuramente un impatto molto forte, ne ho messi due perchè ero indeciso su quale mettere e visto che mi piacevano entrambi… :-) Quello dell’Unione di Centro di Casini, invece, assomiglia molto di più allo spot che viene mandato in onda prima dei film nelle sale cinematografiche contro la pirateria. Quello della Sinistra Arcobaleno, forse un pò troppo malinconico e sognatore. Quelli del Partito Democratico e del Popolo delle Libertà mi fanno davvero piangere… sono troppo ma troppo squallidi con quei ritornelli da imbecilli…

E voi? Cosa ne pensate?

Partito Democratico

Popolo della Libertà

La Sinistra - L’Arcobaleno

Unione di Centro

Partito Socialista

La Destra

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Spot elettorali? No, pubblcità di un supermercato

Pubblicato da ruotalibera su Domenica, 30 Marzo 2008

Stanchi dei soliti faccioni sui cartelloni elettorali? Allora date uno sguardo a questo post…

Forse chi non è del Centro-Sud Italia non conosce la catena di supermercati e ipermercati Alvi, e chi li conosce probabilmente avrà già visto in giro uno di questi cartelloni…

Fatto sta che ho trovato praticamente geniale appropriarsi degli slogan dei candidati premier per farne dei cartelloni pubblicitari 6×3 per promuovere il proprio marchio. E’ spaventoso come uno slogan elettorale si possa adattare così bene ad una pubblicità…. complimenti a chi l’ha creata!

Slogan Berlusconi

berlusconi alvi

Slogan Casini

casini alvi

Slogan Di Pietro

di pietro alvi

Slogan Veltroni

veltroni alvi

Slogan Obama

obama alvi

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Berlusconi e i precari

Pubblicato da ruotalibera su Giovedì, 13 Marzo 2008

No… non ce l’ho fatta più!!!

Scrivo questo post con tanta rabbia in corpo… sono deluso… sono schifato!!!

Una ragazza durante un approfondimento del Tg2 chiede a Berlusconi come deve fare un povero cristo che ha un lavoro da precario a formarsi una famiglia… e lui cosa risponde?!?!?!? Sposati un milionario!!!!???

MA STIAMO SCHERZANDO!!!!

Scherzo o non scherzo, battuta o non battuta, non esiste che un uomo che ci ha governati e che intende farlo ancora risponda in maniera così irriverente ad un problema serio che sta praticamente mettendo a repentaglio tutta la società italiana. La situazione è drammatica e lui se ne esce con una battutina…

Cosa avete provato di fronte a questa frase? Io mi sono sentito preso in giro e offeso…. e sono uno studente…

Immagino le persone che lavorano, che si fanno un culo così dalla mattina alla sera e che guadagnano a stento 1000 € al mese, che vorrebbero farsi una famiglia, costruirsi una vita propria… come si devono sentire?

Fino ad’ora non mi sono mai scherato, e chi segue il mio blog sà delle mie non-intenzioni di voto… ma adesso grazie a Silvio mi sento di dover chiedervi di fare un favore a voi stessi… votate chi volete MA NON VOTATE BERLUSCONI!!!

Non si può votare una persona che ha dichiarato che nel suo partito ha messo in lista Ciarrapico solo perchè possiede dei giornali… ma vi rendete conto? Non lo ha scelto per le sue idee politiche ma solo perchè controlla l’informazione!!! E lo ammette pure!!! E’ il colmo…

Qui sotto trovate il video della mitica risposta di Berlusconi alla ragazza e anche un video che ho trovato girando su youtube. Non ci fate caso se il tizio del video ha scritto la parola astensionisti con la Z, d’altronde anche un sondaggio del mitico Mannheimer ha dimostrato che chi vota Berlusconi ha un titolo di studio medio-basso…

Berlusconi e i precari

Appello agli astenZionisti

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I candidati premier alle elezioni politiche 2008

Pubblicato da ruotalibera su Mercoledì, 5 Marzo 2008

Pronti… partenza… VIA!

Si parte! La corsa alla Presidenza del Consiglio è ufficialmente aperta dopo la presentazione dei simboli al Viminale.

Ai nastri di partenza ci sono i due grandi schieramenti del nulla: il Partito Democratico del trasformista Veltroni e Il Popolo delle Libertà del sempreverde Berlusconi, più gli atri poveri partiti che non hanno accettato di partecipare alle grandi coalizioni e he faranno da sparring partner in questa competizione elettorale, ma almeno a loro va riconosciuto il coraggio di aver fatto una scelta coerente. Da segnalare l’agnello sacrificale di questa campagna elettorale, il buon Clemente, ripudiato da tutti e costretto ad andare da solo… poverino!!!

Oltre a Veltrusconi e i più famosi Casini e Bertinotti, ci sono tanti altri candidati (una lista completa la potete trovare qui) che parteciperanno alle elezioni del 13 e del 14 aprile. Naturalmente non troverete tutti questi simboli sulla vostra scheda elettorale dato che non tutti si presenteranno in tutte le regioni.

Ho pensato di mettere un sondaggio, per vedere se è più affidabile un misero blog o i mitici sondaggisti di Silvio e Walter
Mi raccomando, non votate 100 volte per lo stesso partito. I voti provenienti dallo stesso utente verranno cancellati. E poi cosi avremo un quadro più veritiero.

Io ho già scelto di Non votare… e tu?

Sondaggio: Chi voterai alle prossime elezioni? Tra parentesi i nomi dei candidati premier

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