A Ruota Libera

“Bisogna conoscere per deliberare”

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Blog Action Day: i cambiamenti climatici

Pubblicato da ruotalibera su Giovedì, 15 Ottobre 2009

Oggi è il Blog Action Day 2009.
Un giorno in cui tutti i blogger (anche se io non amo definirmi tale) sono invitati a scrivere un post su uno stesso argomento.
Il tema di quest’anno sono i cambiamenti climatici che affliggono il nostro bel pianeta.

Sul tema si è discusso tanto. forse troppo, e non si sono presi mai seri provvedimenti, nonostante questo comporti un notevole costo per i paesi industrializzati.
In questo articolo mi limito a indicarvi un sito, molto interessante, che molto probabilmente non conoscete. :-P
E’ il mini-sito della NASA sul clima, dove attraverso una “macchina del tempo” è possibile osservare i cambiamenti climatici che sono avvenuti nei secoli scorsi e quelli che avverrano con tutte le conseguenze che hanno portato e porteranno, come l’innalzamento del livello del mare, la riduzione dei ghiacciai, l’aumento delle emissioni di anidride carbonica e l’aumento della temperatura.

Di fronte a questi problemi c’è, addirittura, chi propone di gettare calce negli oceani

Sicuramente il Blog Action Day non servirà a nulla… ma l’informazione e la sensibilizzazione fa sempre bene…

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Libertà di espressione in Rete: ultime news

Pubblicato da ruotalibera su Mercoledì, 29 Aprile 2009

Importanti novità sul fronte della libertà di espressione sulla rete.

Iniziamo dalla più recente.

Nella notte appena trascorsa è stato cancellato il famoso emendamento D’Alia che prevedeva la facoltà per il governo di chiudere, su segnalazione della magistratura, i siti o le piattaforme che ospitino affermazioni o contenuti che integrino un ampio arco di fattispecie riconducibili all’apologia di reato. Qui potete trovarne una buona disamina

Sempre nella giornata di ieri, dodici parlamentari, hanno costituito “Intergruppo 2.0″ per “… discutere con te di Internet e dei suoi strumenti, per capire come sfruttarne al massimo le opportunità e definire insieme nuove regole per il Web”. Era ora che le leggi su internet venissero fatte da gente che usa il pc e non di gente che non sa manco cos’è un social network!

Restando sempre in Italia, il mese scorso una sentenza della Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza 10535) ha finalmente stabilito che blog e forum non sono sottoposti alla disciplina prevista per la stampa stampa perchè sono delle semplici aree di discussione nelle quali ciascuno utente esprime le proprie opinioni. La sentenza mette in chiaro una volta per tutte che i titolari di blog e forum non possono essere responsabili dei commenti altrui, per i quali rispondono solo gli utenti che li hanno scritti, e allo stesso modo, che nè loro, nè coloro che postano i commenti, possono essere incrimnati per i reati di stampa clandestina e diffamazione a mezzo stampa. Cadono inoltre le assurde pretese di sottoporre i blog a famtomatiche registrazioni presso ROC e Tribunali, e la possibilità di costringerli a dotarsi di un Direttore Responsabile.

Due vittorie per la libertà di espressione… speriamo che si continui su questa strada!

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Arriva la legge salva blog

Pubblicato da ruotalibera su Mercoledì, 3 Dicembre 2008

Cosa ci poteva salvare dalla legge ammazza blog se non la legge salva blog?

Prima di entrare nel merito facciamo un passo indietro.

I primi di novembre si viene a sapere che è ritornata a viaggiare tra una scrivania e l’altra di Palazzo Montecitorio la vecchia legge Levi-Prodi definita l’ammazza blog, e subito riscoppiano le polemiche e le proteste del popolo della rete, cosicchè dopo un paio di settimane arriva la notizia che l’On. Levi cancellerà parte della sua proposta per venire incontro alle numerose richieste dei blogger, ma non basta… i blogger non sono soddisfatti.

Arriviamo al 19 novembre,  l’On. Roberto Cassinelli, deputato di Forza Italia presenta una proposta di legge definita “salva blog”. L’effetto? Una nuova ondata di critiche ancora più pesanti!!!
Ma questa volta il risultato è diverso. L’On. Cassinelli decide di ascoltare le critiche mosse dalle migliaia di commenti giunti al suo blog e propone di scrivere insieme ai blogger stessi la nuova proposta di legge. Ed è così che si arriva al 30 novembre, data della presentazione della proposta 2.0 della legge “salva blog”

Vediamola insieme. (Qui il testo originale)

Modifiche all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizioni e
disciplina del prodotto editoriale, e all’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
per l’abolizione del reato di stampa clandestina

ART. 1.
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, primo periodo, dopo le parole « Al prodotto editoriale» sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo».
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, secondo periodo, dopo le parole « Il prodotto editoriale» sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».

ART.2
Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 4: « 4. Sono esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale, ad eccezione di quelli per cui sussista almeno una delle seguenti fattispecie:
a) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune
l’editore o il direttore responsabile;
b) l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste
dall’articolo 3;
c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro
36.000 annui».

ART. 3.
1. L’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è interamente sostituito dal seguente: « art. 16 (Omessa registrazione)
- 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblica un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero».

Innanzitutto volevo congratularmi con l’On. Cassinelli per il modo in cui ha affrontato la questione (e detto da uno che da queste pagine ha mosso critiche durissime verso il Governo attuale è più che un complimento! :-) ). Finalmente un politico ha capito che per fare una legge che regolamenti la rete e l’universo dei blogger c’è bisogno di confrontarsi con i diretti interessanti, nel modo con cui comunicano i diretti interessati.
Per quanto riguarda la legge, penso che l’articolo 2 sia il più importante e dà un confine netto e preciso ai blog che devono registrarsi e quelli che non devono (ovvero la stragrande maggioranza).
Mi sembra giusto che chi trae un cospicuo profitto dal suo sito/blog debba pagare le tasse ed essere registrato. E non penso che Google AdSense porti a guadagnare 36mila euro lordi all’anno, quindi la maggior parte dei blogger può dormire sonni tranquilli.

Adesso non ci resta che sperare che questa proposta non venga modificata e stravisata dal Parlamento e da qualche emendamento dell’ultim’ora… Cassinelli ha promesso che vigilerà anche su questo… staremo a vedere!!!

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Levi rassicura sul ddl ammazza blog, o no?

Pubblicato da ruotalibera su Giovedì, 20 Novembre 2008

Viste le tantissime polemiche sorte in seguito al riaffacciarsi del ddl Levi-Prodi sull’editoria e i blog, l’On. Levi, portavoce del governo ombra del Partito Democratico ha pensato bene di diffondere un comunicato stampa, in cui afferma che cancellerà l’intero capitolo su internet.

Problema risolto direte voi… non penso!

Il vero problema, a mio modo di vedere, resta l’articolo 2 del ddl… staremo a vedere

Questo blog seguirà passo passo tutte le novità che ci saranno a riguardo… Stay tuned!

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Il ritorno del ddl “Levi-Prodi”, l’ammazza blog!

Pubblicato da ruotalibera su Martedì, 11 Novembre 2008

Ricordate il ddl Levi-Prodi che obbligava tutti i blog a iscriversi al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione)?

Dopo la bufera scatenata e la caduta del Governo di centro-sinistra non se ne fece più niente, ma il ddl non fù cancellato, restò silente nelle aule di Montecitorio, fino a quando Daniele Minotti si accorge che la proposta di legge (Ddl C. 1269) è stata rimessa in circolo e adesso si trova alla Commissione Cultura della Camera.

Analizziamo insieme il testo.

Art. 2. (Definizione di prodotto editoriale).

1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.

Penso che quasi tutti i blog rientrino in questa definizione.

Art. 7. (Registro degli operatori di comunicazione).

1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione…

Quindi quasi tutti i blog dovranno iscriversi al ROC

Art. 8.(Attività editoriale sulla rete internet).

1. L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale sulla rete internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

3. Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro.

Qui la domanda da porsi è: “Come faccio a vedere se il mio blog costituiisce il frutto di un’organizzazione imprenditoriale?

La risposta è semplice. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, chiunque corredi il proprio blog con banner pubblicitari, promozioni o annunci tipo Google AdSense fa attività d’impresa

Quindi quasi tutti i blogger rientreranno nell’articolo 8 comma 1 e potranno essere denunciati per diffamazione, magari perchè è stata riportata una notizia che dà fastidio a qualcuno e subire un processo penale. Oppure, se non si iscrivono al ROC denunciati per stampa clandestina!

Evviva l’Italia!

Evviva la democrazia!

Naturalmente c’è ancora tempo affinchè la proposta diventi legge, ma dobbiamo gire in fretta! Copiate e incollate nel vostro blog il codice indicato sul sito di Antonio Di Pietro e diffondete la notizia attraverso il banner NO ALL’AMMAZZA BLOG!

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Ddl sulle Intercettazioni: cala il silenzio!

Pubblicato da ruotalibera su Lunedì, 16 Giugno 2008

Art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Con la scusa di difendere la privacy dei cittadini, preoccupati che le conversazioni della mamma con la zia possano essere intercettate, il 13 Giugno del 2008 il quinto Consiglio dei Ministri del Berlsuconi IV approva il seguente ddl:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine, e integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 e del comma 1, se il capo dell’ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio».
Art. 2
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)
1. L’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. ».
2. L’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
3. L’articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale)
1. L’articolo 266 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«266 (Limiti di ammissibilità): 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive, e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell’art.4;
delitti di cui agli articoli 51 commi 3- bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone con il mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
3. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 267 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all’articolo 322 bis, comma 1 bis, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione é data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione é assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»;
b) al comma 2 la parola “giudice” è sostituita dalla parola “tribunale” e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;
e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 268 del codice di procedura penale)
1. Nell’articolo 268 del codice di procedura penale, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione, nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati».
2. Dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3».
3. I commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
6. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.
7. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.
8. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
9. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.
10. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
11. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 269 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»:
c) al comma 2 ed al comma 3, la parola «giudice» è sostituita dalla parola «tribunale».
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 270 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte»
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 271 del codice di procedura penale)
1.All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8».
2. All’articolo 271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistono i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
Art. 9
(Modifiche all’articolo 292 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo il comma 2 ter è inserito la seguente:
«2 quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti di causa».
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 329 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale le parole “gli atti di indagine” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti e le attività di indagine”.
2. All’articolo 329 del codice di procedura penale il comma 2 è abrogato.
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, lettera m) del codice di procedura penale, dopo le parole: “o dalle lettere a), b), c), d)” sono aggiunte le seguenti: “e), e- bis),”
Art. 12.
(Modifiche alle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti».
2. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio della comunicazione di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al Cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
Art. 13.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino ad un anno»;
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato».
c) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).
Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
d) all’articolo 684, primo comma, le parole: «fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 250 a euro 750»;
e) all’articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se il fatto di cui al comma precedente riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive, e la acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da 500 a 1.032 euro».
Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)
1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-nonies. – (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale).
1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».
Art. 15
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. L’articolo 13 dei decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
Art. 17.
(Disciplina transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 5 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  • E’ di oggi la notizia che lo storico siciliano Carlo Ruta è stato condannato per stampa clandestina e il suo blog è stato oscurato. In Italia (e forse anche in Europa) è la prima volta che un Tribunale prende una decisione del genere.
  • Leggendo il blog di Beppe Grillo scopro che è stato sottoposto a sequestro il blog di un giovane giornalista calabrese di 23 anni dopo essere stato denunciato dall’On. Galati.

In questo momento mi sto chiedendo se sono ancora in Italia o se mi sono risvegliato in un Paese dove la libertà di informazione, che rappresenta il cuore e il sale della democrazia, è ormai solo una chimera. Poi noto che si vuole militarizzare le città e che il primo ministro si fa leggi su misura per sfuggire ai processi… allora lo posso affermare con certezza… è in atto una vera e propria deriva fascista!

Voglio concludere con un pezzo di un articolo di Marco Travaglio, e ricordando che senza le intercettazioni non si sarebbero potuti scoprire scandali come quello della scalata ad Antonveneta e dei furbetti del quertierino (Ricucci e company), non si sarebbe potuto scoprire che Moggi comprava gli scudetti, non avremmo mai saputo degli orrori che accadevano alla clinica Santa Rita di Milano, e così via..

“Personalmente, annuncio fin d’ora che continuerò a informare i lettori senza tacere nulla di quel che so. Continuerò a pubblicare, anche testualmente, per riassunto, nel contenuto o come mi gira, atti d’indagine e intercettazioni che riuscirò a procurarmi, come ritengo giusto e doveroso al servizio dei cittadini. Farò disobbedienza civile a questa legge illiberale e liberticida. A costo di finire in galera, di pagare multe, di essere licenziato. Al primo processo che subirò, chiederò al giudice di eccepire dinanzi alla Consulta e alla Corte europea la illegittimità della nuova legge rispetto all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (“Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche…”, con possibili restrizioni solo in caso di notizie “riservate” o dannose per la sicurezza e la reputazione). Mi auguro che altri colleghi si autodenuncino preventivamente insieme a me e che la Federazione della Stampa, l’Unione Cronisti, l’associazione Articolo21, oltre ai lettori, ci sostengano in questa battaglia di libertà. Disobbedienti per informare. Arrestateci tutti.”

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Nuovo Look

Pubblicato da ruotalibera su Sabato, 29 Dicembre 2007

Come avete visto, il blog ha cambiato look.

Vi piace? Non vi piace? Avete problemi nella visualizzazione?

Fatemi sapere… conto su di voi!

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A Ruota Libera

Pubblicato da ruotalibera su Sabato, 3 Novembre 2007

Eccolo qua!

Un altro blog! Come se non ne bastassero!

Ebbene si…. anche io ho sentito l’esigenza di far parte di quella di schiera di blogger che avanza inesorabilmente e riempie terabyte di dati in giro per il web e che tanto fa bene al cosiddetto web 2.0

Come? Non conoscete il web 2.0? …. Avete uno Space? Un blog? Un avatar che gironzola per Second Life? Un profilo su Badoo, su Flickr? Avete almeno una volta posto una domanda su Yahoo! Answer?

Se la risposta è “si” allora avete partecipato anche voi alla creazione della nuova frontiera del web, che fa tanto gola ai nostri cari provider che ormai si limitano a “vendere” spazio e lasciano a noi l’arduo compito di creare i contenuti.

Se la risposta è “no”; che ce ne frega! Si vive bene anche senza! :-)

Ma torniamo a noi…. 

Sicuramente vi starete chiedendo perchè mai dovreste visitare questo blog e per quale oscura ragione dovreste lasciare “addirittura” un commento.

Attualità, Economia, Informatica & Tecnologia, Marketing & Comunicazione, Politica, Cinema, Musica e Spettacolo.

Sono questi gli argomenti che tratterò (spero quotidianamente, o quanto meno un giorno sì e uno no… ci tengo a tenervi ben aggiornati!) e sui quali piacerebbe confrontarmi con voi.

Vorrei che questo spazio virtuale fosse come una finestra sul mondo che affaccia dove gli altri non guardano.

…Benvenuti!…

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