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I patti lateranensi e il crocifisso nelle scuole e negli edifici pubblici

sabato, 6 febbraio 2010 3 commenti

Non ero mai stato così tanto tempo senza scrivere nulla…. più di due mesi!
Tra tante cose ho tralasciato il blog, ma con questo 2010 spero di ridare nuova linfa a queste pagine…

Ne sono successe di cose… sono negli occhi di tutti le immagini terribili del disastroso terremoto di Haiti e della rivolta degli immigrati di Rosarno, tutti ricordiamo la statuetta del duomo di Milano lanciata sul volto di Berlusconi e la donna che ha buttato giù per terra il Papa, ma tutti hanno dimenticato due cose: l’influenza A e la sentenza della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo sulla presenza del crocifisso nelle scuole, contro la quale il governo ha presentato ricorso.
E’ su quest’ultima questione che voglio soffermarmi e aprire il 2010 di “A Ruota Libera”.
Non ho intenzione di dire se è giusto o sbagliato, voglio solo fare un pò di storia sul perchè in Italia è presente il crocifisso nelle aule scolastiche… e non è certo perchè siamo un paese a maggioranza cattolica.

L’esposizione dei crocifissi nelle scuole pubbliche viene disposta mediante circolare con riferimento alla Legge Lanza del 1857 per la quale l’insegnamento della religione cattolica era fondamento e conoramento dell’istruzione cattolica, posto che quella era la religione di Stato.
L’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è data con ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n. 250, nelle aule giudiziarie con Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante “Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza”.

In materia scolastica si ricordano, le norme regolamentari art. 118 Regio Decreto n. 965 del 1924 (relativamente agli istituti di istruzione media) e allegato C del Regio Decreto n. 1297 del 1928 (relativamente agli istituti di istruzione elementare), che dispongono che ogni aula abbia il crocifisso.
Con circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento della scuola dell’obbligo anche i crocifissi.
Nei Patti Lateranensi e successivamente nelle modifiche apportate al Concordato con l’Accordo ratificato e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985 n.121, nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule del tribunale e negli altri luoghi nei quali il crocefisso trova ad essere esposto.

Ma vediamo pià da vicino i Patti Lateranensi.
L’11 febbraio 1929, il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano firmarono un accordo bilaterale tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Il Concordato, conosciuto a tutti con il nome dei Patti Lateranensi dal nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, disciplina l’attività ecclesiastica all’interno dello Stato stesso.

I Patti Lateranensi constavano di due distinti documenti:
il Trattato che riconosceva l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la Convenzione Finanziaria;
e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo.

Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare.
I Patti, inoltre, garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l’istituzione dell’insegnamento della religione cattolica.
Questa era già presente nelle scuole dal 1923 quando, durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica con decreto reale del 1° ottobre del 1923, n 2185, del fascista Giovanni Gentile.
Con il concordato del 1929 poi, si introduceva e rendeva obbligatoria l’ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica».

Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell’articolo 7, («Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».), con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede.

Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l’approvazione del governo italiano. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall’ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che l’ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa, scelta che deve essere effettuata e comunicata all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.

Fonti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Patti_Lateranensi
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/23124.html

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Tagli alla scuole paritarie e cattoliche, anzi no

sabato, 6 dicembre 2008 3 commenti

Centinaia di migliaia di studenti sono scesi in piazza con professori, ricercatori e rettori per protestare contro i il miliardo e mezzo di euro tagliati all’università e alla ricerca; migliaia di precari sono scesi in piazza per protestare contro i tagli alla scuola primaria (ex elementare) e il conseguente stop a nuove assunzioni. Ma non c’è stato niente da fare, i Ministri Tremonti e Gelmini sono stati inflessibili, c’è crisi, c’è troppo spreco e bisogna per forza di cosa tagliare tagliare e ancora tagliare!

Proseguendo con questa politica la Finanziaria di fine anno aveva previsto tagli per 120 milioni di euro alle scuole paritarie e così appena si è venuto a sapere la Cei, per bocca di monsignor Bruno Stenco, direttore dell’Ufficio nazionale è intervenuta annunciando annunciando che “le federazioni delle scuole cattoliche si mobiliteranno in tutto il Paese”. Ma non basta scende in campo anche il Papa dichiarando: “Inalienabile dell’educazione religiosa dei figli”.
Dopo poco ecco il sottosegretario all’Economia Giuseppe Vegas che dichiara: “C’è un emendamento del relatore che ripristina il livello originario, vale a dire 120 milioni di euro. Possono stare tranquilli, dormire su quattro cuscini”.
E’ bastato fare un pò la voce grossa per riavere indietro i soldini che stavano per essere tagliati.

Non so cosa altro aggiungere sinceramente, come cittadino italiano provo un senso di schifo, di ribbrezzo, di vergogna, di impotenza, dinnanzi alla realtà che ci dimostra ancora una volta chi e cosa veramente conta per chi è al governo (con la g minuscola)

E come dice una nota pubblicità… la vita è fatta di priorità!!!
E di certo non lo sono la stragrande maggioranza degli italiani!

Fonte: Repubblica.it

tremontipapa ratzinger

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Approvato il decreto legge Gelmini 137/08

mercoledì, 29 ottobre 2008 13 commenti

Restando in tema di scuola e istruzione, poco fa il Senato ha approvato definitivamente il famoso decreto legge “Gelmini”, 137/08, da non confondere con la legge 133/08 che taglia i fondi per l’Università, che è stata già approvata nel mese di Agosto.

Ecco il testo completo:

Ddl Senato 1108 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.

(Norme finali).

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Tagli all’Università: ecco la Legge 133/08

giovedì, 23 ottobre 2008 31 commenti

Mi è stato chiesto da più parti riassumere in poche righe quelli che sono gli articoli che interessano l’Università della legge 133/08.
Innanzitutto bisogna dire che non si tratta di una riforma della scuola e dell’università, ma si tratta di un decreto collegato alla legge finanziaria, e quindi sono direttive che provengono dal ministro Tremonti.

Articolo 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università.
In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

Articolo 66 comma 13
…In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Cosa potrebbe accadere?

Allora, se viene ridotto il Fondo ordinario e per legge la tassa di iscrizione non può superare il 20% di questo Fondo, (per più informazioni leggere questo articolo) questo significa che le entrate diminuiranno sensibilmente. Una diminuzione delle entrate progressiva fino al 2013 comporterà una riduzione dei servizi e della qualità fino a minacciare l’esistenza dell’università stessa. Qual è la soluzione che possono adottare i rettori?  Qui arriva in soccorso l’articolo 16. Trasformando l’università in una fondazione di diritto privato. In questo modo si potranno raccogliere fondi da chicchessia anche perchè il comma 5 dello stesso articolo recita: “I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.”

Facciamo un esempio. Il signor PincoPallino dona un pò di soldini alla fondazione, quanto tempo impiegheranno i figli del signor PincoPallino a laurearsi con il massimo dei voti?

In pratica l’università verrà privatizzata e seguirà le linee guida del finanziatore o del politico di turno che la foraggia…

Se il futuro di una società si vede nelle università di oggi… allora lasciatemi dire che STIAMO INGUIATI!!!

Se proprio si dovevano tagliare le spese, perchè non tagliare le tantissime inutili spese militari o le spese dei politici e dei ministeri? E come mai invece, sono usciti tutti quei miliardi per salvare le banche? Tagliare le spese sull’istruzione e sulla ricerca significa tagliare le gambe al futuro

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Il pane per la ricerca

martedì, 7 ottobre 2008 7 commenti

“Pubblico integralmente un articolo scritto da quello che è, forse, il lettore più assiduo di questo blog. Lascio a voi ogni tipo di commento.

Copio spudoratamente il titolo del presente post da un articolo pubblicato su Il Sole24Ore del 28/09/2008 che trovate peraltro come primo allegato, l’articolo è molto breve, diretto e di facile lettura quindi consiglio a tutti voi che state leggendo di dedicare cinque minuti della vostra pausa caffè alla lettura dello stesso prima di affrontare ciò che segue; dicevo che il titolo dell’articolo non potrebbe essere più efficace di così e da esso trarrò spunto per tutta una serie di argomenti affrontati di seguito (e poi non potevo mica mettermi a riportare tutto l’articolo da zero per la vostra bella faccia eh :D).

sole24ore-il-pane-per-la-ricerca

La consultazione di questo primo allegato e degli altri che si susseguiranno è fondamentale in quanto spesso e volentieri farò riferimento ad essi nel citare cifre, fatti o se preferite semplicemente per dimostrare che ciò che sto per dirvi non è frutto della mia fantasia bensì è la realtà dei fatti.
Ma veniamo al punto della questione ovvero: la ricerca universitaria in Italia; sia ben chiara una cosa, non mi lamenterò di quanta poca ricerca si faccia in Italia, anche se è vero, ma comunque ci pensa già Piero Angela a sottolinearlo settimanalmente, il mio obiettivo è semplicemente mettere in evidenza qualcosa di ben più grave, ovvero la sensazione di stare per diventare testimoni di una totale scomparsa della ricerca nei prossimi 5 anni!!!

Un pò pretenzioso direte voi, credere di poter prevedere il futuro…strano ma come me ci sono molti altri veggenti più o meno improvvisati dello stesso parere del sottoscritto, in effetti sto parlando della CRUI ovvero della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, diciamo non proprio persone terra terra ecco, il motivo di tutto ciò deriva dal fatto che nel mese di Giugno 2008 è stato approvato un Decreto Legge (il 112/08), i meno informati sono invitati a cliccare sul link relativo anche se a me piace citare testualmente parte della sua definizione: “è un atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Governo” e noi ci chiediamo: “Ma cosa deve esserci di tanto straordinario ed urgente da dover scomodare un atto normativo del genere, per giunta in piena estate???”, io un’idea ce l’avrei e si basa sul fatto che fisiologicamente dopo la formazione di un nuovo Governo e a valle di tutte le promesse elettorali si arriva al fatidico momento in cui bisogna come si dice in gergo “stringere la cinghia” ovvero tagliare fondi laddove non dovessero essere strettamente necessari, ovviamente ciò ha scatenato la reazione della CRUI nella sua interezza concretizzatasi nel pdf allegato, in particolare consiglio la lettura delle pagg. 9,70 e 140 oltre a tutto il resto.

tremonti_dossiermozioni_dl112_2008

In aggiunta a ciò consiglio fortemente la lettura della breve lettera aperta scritta dal prof. Fulvio Tessitore (giurista partenopeo ed ex-membro di Camera e Senato) nel Luglio 2008, infatti in una apparentemente misera paginetta troverete condensate tutte le motivazioni che giustificano la reazione del mondo accademico italiano nei confronti di ciò che sta accadendo, in particolare pone l’accento su alcuni aspetti che saranno illustrati pocanzi, fidatevi e leggete con attenzione perchè il prof. sa esprimersi molto più chiaramente di me :).

lettera_tessitore_lug2008

In effetti la questione doveva essere veramente urgente tanto che il Parlamento si è preso la briga di rendere il d.l. Legge a tutti gli effetti ben prima della fine dell’estate e qui mi pongo di nuovo l’interrogativo di cui sopra, se ricolleghiamo tutto otteniamo che tale Legge andrà applicata nella finanziaria e quindi servirà verosimilmente per effettuare i tagli tanto temuti, dal momento che non sono un giurista nè tantomeno lo diventerò un domani allego un file costituito da alcuni estratti della 112 che sono peraltro commentati.

scheda-flc-cgil-di-commento-al-decreto-legge-n1-112-del-25-giugno-2008

Per chi fosse interessato a consultare la legge nella sua interezza (che tratta molti altri aspetti oltre a quello di nostro interesse) o per chi magari non dovesse fidarsi di un pdf scritto e commentato dalla CGIL è disponibile il link ufficiale sul sito del Governo; a questo punto ci tengo a puntualizzare un’altra cosa (anche se credo che dopo aver letto tutto il post la mia puntualizzazione risulterà essere superflua): tutto ciò che esporrò è da considerarsi assolutamente privo di colore politico per quanto mi riguarda (poi potrete accapigliarvi fra di voi e strumentalizzare quanto vi pare e piace ;)), a dimostrazione di ciò ci viene in aiuto nuovamente il primo allegato in cui, verso la fine della terza colonna, si scopre che un tentativo era stato fatto già nella scorsa legislatura, conclusione: non esistono quindi per me partiti di persone buone e partiti di persone cattive…

Ma facciamo una digressione temporale e notiamo che la parte che ci interessa dell’allora d.l. 112 è la seguente: tagli piuttosto pesanti dell’FFO, che stando alle cifre ipotizzate sempre nel primo articolo si aggirerebbero intorno al 50% dell’ammontare attuale; a questo punto mi sembra utile spiegare cos’è questo famigerato FFO, l’acronimo sta per Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e costituisce la principale fonte di entrata per le Università statali, vale a dire brutalmente che equivale a tutti gli utili di un’Università a meno delle tasse pagate dagli studenti iscritti, tanto per fare due conti in tasca agli Atenei statali la legge stabilisce che tali tasse non possono superare il 20% del totale dei finanziamenti, riporto nello specifico il caso della mia Università ovvero la Federico II di Napoli (la cui percentuale di tasse si aggira intorno al 13%) sottoforma di bilancio 2006 allegato in formato pdf nonchè, dedicato gli studenti di economia più smaliziati, il link reso pubblico dall’Ateneo su cui si trovano tutte le voci possibili e immaginabili del bilancio.

entrate06

uscite06

relazionebilancio06

Per inquadrare la situazione a livello nazionale riporto un file sempre in formato pdf contenente ora gli FFO e altre importanti voci di tutti gli Atenei italiani questa volta riferiti all’anno 2007, non preoccupatevi della discrepanza temporale fra i vari documenti, servono semplicemente a dare un’idea quantitativa delle condizioni critiche in cui versano tutte le Università statali italiane.

ffo_2007

Volendo fare un ulteriore zoom out è possibile valutare anche l’indicatore OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), puntualmente fornitovi in formato excel, che appunto fornisce degli indicatori in grado di stabilire quanto spende ogni paese del nostro globo in relazione al GDP (Gross Domestic Product, nè più nè meno che l’equivalente del PIL nostrano) riuscendo ad individuare la nostra nazione all’interno di un contesto mondiale.

OCSE_indicators_chapterB.xls

Si evince immediatamente (specie se diamo un’occhiata ai grafici) quanto in Italia si sia riottosi nei confronti dell’istruzione in generale, infatti l’indicatore comprende tutti i livelli d’insegnamento, e quindi ciò lascia presagire che presumibilmente un’ulteriore riduzione di tale spesa non potrà non dare risultati negativi dal momento che siamo già sotto la media mondiale.

Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti e siamo arrivati ad oggi, o più precisamente all’inizio dell’Anno Accademico, in occasione di tale ricorrenza, vista e considerata la situazione e la mancata presa in considerazione di tutte le proteste da parte del Governo, è stato approvato all’unanimità dalla CRUI un nuovo documento in data 25 Settembre 2008 le cui conclusioni non fanno presagire nulla di positivo.

linee_intervento_crui

A questo punto mi chiedo così come mi auspico vi starete chiedendo anche voi:”di questo passo dove andremo a finire???”, “che destino è riservato all’istruzione e più in generale alla cultura in Italia???” e ancora “si arriverà ad un punto in cui non ci sarà più traccia nemmeno del famoso chilo di pane più volte citato nell’articolo iniziale???”, ai posteri l’ardua sentenza come diceva un tale poeta coi basettoni di cui non ricordo più il cognome dal momento che hanno tagliato i fondi anche alle mie conoscenze…

stormj83

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